Art. 42. 1. All'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da: "L'ufficio della Direzione generale" a: "di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'interessato,"; b) al comma 5 le parole: "nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nel comma 4" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".