Art. 42.
  1. All'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole da: "L'ufficio della Direzione generale"
a:  "di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi ed
entro i termini previsti  dal  comma  1,  l'ufficio  della  Direzione
generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'interessato,";
    b)  al  comma  5  le  parole: "nel comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "nel comma 4" e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  ",
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".