Art. 43.
  1. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  3  le parole: "pubblica sicurezza" sono sostituite
dalla seguente: "polizia";
    b) al comma 6  le  parole:  "della  confisca  del  veicolo"  sono
sostituite dalle seguenti: "del fermo amministrativo del veicolo fino
al rilascio della carta di circolazione".