Art. 45. 1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono soppresse le parole: "e di riscontro"; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento."; c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare."; d) al comma 11 le parole: "dei commi 1, 2, 3, 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2, 3 e 4"; e) al comma 13 le parole: "dei commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5, 6 e 10"; f) al comma 15 le parole: "comma 14" sono sostituite dalle seguenti: "comma 12".