Art. 45.
  1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica sono soppresse le parole: "e di riscontro";
    b) il comma 7 e' sostituito dal  seguente:  "7.  Nel  regolamento
sono   stabiliti   i   criteri   di   definizione   delle  targhe  di
immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.";
    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Nel regolamento  e'
stabilito  il  marchio  ufficiale  che  le  targhe  di ogni tipo, con
esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.";
    d) al comma 11 le parole: "dei  commi  1,  2,  3,  4  e  7"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2, 3 e 4";
    e) al comma 13 le parole: "dei commi 5 e 6" sono sostituite dalle
seguenti: "dei commi 5, 6 e 10";
    f)  al  comma  15  le  parole:  "comma  14" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 12".