Art. 47. 1. All'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dopo le parole: "o sottrazione" sono aggiunte le seguenti: "anche di una sola"; b) al comma 6 dopo le parole: "o distruzione" sono aggiunte le seguenti: "anche di una sola".