Art. 49. 1. All'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "i loro componenti o entita' tecniche," e la parola: "prodotto" e' sostituita dalla seguente: "prodotti".