Art. 49.
  1. All'articolo 107, comma 3, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  le  parole:  "di  cui  al  comma  1,"  sono aggiunte le
seguenti: "i loro  componenti  o  entita'  tecniche,"  e  la  parola:
"prodotto" e' sostituita dalla seguente: "prodotti".