Art. 5.
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  3  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c),  d),  e)
ed  f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere
dell'ente proprietario della strada.";
    b) al comma 6 dopo le parole: "essere ubicate"  e'  soppressa  la
parola "possibilmente";
    c) al comma 7 le parole: "a opere di viabilita'." sono sostituite
dalle seguenti: "ad interventi per migliorare la mobilita' urbana.";
    d) al comma 8 dopo le parole: "area pedonale" la parola: "urbana"
e'  soppressa  e  le parole: "n. 144" sono sostituite dalle seguenti:
"n. 1444";
    e) al comma 9 dopo le parole: "aree pedonali" la parola: "urbane"
e' soppressa ed e' aggiunto, in fine, il periodo seguente: "I  comuni
possono  subordinare  l'ingresso  o  la  circolazione  dei  veicoli a
motore,  all'interno  delle  zone  a  traffico  limitato,  anche   al
pagamento  di  una  somma.  Con  direttiva  emanata  dall'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale  entro  un  anno
dall'entrata  in  vigore  del  presente  codice,  sono individuate le
tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta',  nonche'
le  modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli
esentati.";
    f) al comma 13 le parole da:  ",  o  circoli  in  senso"  a:  "di
arresto alle intersezioni" sono soppresse;
    g) al comma 14 sono separati gli ultimi due periodi che diventano
comma 15.