Art. 51.
  1. All'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: "di massa complessiva non superiore a  1,5  t"
sono   aggiunte,  ogni  volta,  le  seguenti:  "ed  aventi  le  altre
caratteristiche fissate dal regolamento".