Art. 51. 1. All'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "di massa complessiva non superiore a 1,5 t" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento".