Art. 54.
  1. All'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole: "di  riconoscimento"  sono  soppresse  e
l'ultimo periodo e' soppresso;
    b)  il  comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'ultimo elemento
del convoglio di macchine agricole deve  essere  individuato  con  la
targa   ripetitrice  della  macchina  agricola  traente,  quando  sia
occultata  la   visibilita'   della   targa   d'immatricolazione   di
quest'ultima.";
    c)  al  comma  4  dopo le parole: "degli articoli" e' aggiunta la
seguente: "99,".