Art. 54. 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "di riconoscimento" sono soppresse e l'ultimo periodo e' soppresso; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilita' della targa d'immatricolazione di quest'ultima."; c) al comma 4 dopo le parole: "degli articoli" e' aggiunta la seguente: "99,".