Art. 55. 1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "a registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "ad immatricolazione"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione."; c) al comma 6 le parole: "la registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'immatricolazione".