Art. 55.
  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 le parole: "a registrazione" sono sostituite  dalle
seguenti: "ad immatricolazione";
    b)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4. Le macchine
operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite  di
una   targa  contenente  i  dati  di  immatricolazione;  le  macchine
operatrici trainate devono essere munite di  una  speciale  targa  di
immatricolazione.";
    c) al comma 6 le parole: "la registrazione" sono sostituite dalle
seguenti: "l'immatricolazione".