Art. 56.
  1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera d), punto 2), la parola: "autosnodati,"  e
le parole: "o ad uso speciale" sono soppresse;
    b) al comma 2, lettera a), dopo la parola: "autotreni" le parole:
",  autoarticolati, autosnodati," sono sostituite dalle seguenti: "ed
autoarticolati";
    c) al comma 3 dopo  le  parole:  "Chiunque  guidi  veicoli"  sono
inserite le seguenti: "o conduce animali";
    d)  al  comma  4  dopo  le  parole:  "di  cilindrata"  la parola:
"inferiore" e' sostituita dalle seguenti: "non superiore";
    e) al comma 5 dopo le  parole:  "se  si  tratta  di"  la  parola:
"autoveicolo" e' sostituita dalla seguente: "veicolo".