Art. 56. 1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), punto 2), la parola: "autosnodati," e le parole: "o ad uso speciale" sono soppresse; b) al comma 2, lettera a), dopo la parola: "autotreni" le parole: ", autoarticolati, autosnodati," sono sostituite dalle seguenti: "ed autoarticolati"; c) al comma 3 dopo le parole: "Chiunque guidi veicoli" sono inserite le seguenti: "o conduce animali"; d) al comma 4 dopo le parole: "di cilindrata" la parola: "inferiore" e' sostituita dalle seguenti: "non superiore"; e) al comma 5 dopo le parole: "se si tratta di" la parola: "autoveicolo" e' sostituita dalla seguente: "veicolo".