Art. 57.
  1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 dopo le parole: "come previsto nel regolamento," la
parola: "deve" e' sostituita dalla seguente: "puo'" e la lettera E e'
sostituita dalla seguente: "E -  Autoveicoli  per  la  cui  guida  e'
richiesta  la  patente  delle  categorie B, C e D, per ciascuna delle
quali il conducente sia abilitato, quando trainano un  rimorchio  che
non   rientra  in  quelli  indicati  per  ciascuna  delle  precedenti
categorie;  autoarticolati  destinati  al  trasporto  di  persone   e
autosnodati,  purche'  il  conducente  sia  abilitato  alla  guida di
autoveicoli per i quali e' richiesta la patente  della  categoria  D;
altri  autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida
degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria
C.";
    b) al comma 5:
    le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C  e
D";
    dopo le parole: "anche se" sono aggiunte le seguenti: "alla guida
di veicoli";
    al  secondo  periodo  le parole: "Le patenti di categoria C" sono
sostituite dalle seguenti: "Le suddette patenti";
    dopo le parole: "di  particolari  tipi  e  caratteristiche"  sono
aggiunte le seguenti: "nonche' con determinate prescrizioni";
    sono  soppresse  le  parole: "ovvero al trasporto di piu' di otto
persone oltre il conducente";
    c) al comma 7 le parole: "da  ogni  prefettura"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla prefettura del luogo di residenza";
    d)  al  comma  8  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "I
conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere
entro il 1  luglio 1994 il rilascio del certificato del tipo KE senza
sostenere   il   relativo   esame,    purche'    esibiscano    idonea
documentazione,  che  sara'  definita  con  decreto  del Ministro dei
trasporti, dalla quale risulti che, alla data del  1   gennaio  1993,
svolgevano tale attivita' da almeno un anno.";
    e)  al  comma  12  le parole: "persone che non siano munite della
patente di guida o del" sono sostituite dalle seguenti: "persona  che
non abbia conseguito la patente di guida o il";
    f)  al  comma  14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove
ricorrano  i  motivi  ostativi  al  rilascio  della  patente  di  cui
all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.";
    g)  al  comma  18  dopo le parole: "di guida" la parola: "del" e'
soppressa e sono aggiunte le seguenti: "eventualmente posseduta dal".