Art. 58.
  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole da: "Per i primi  tre  anni"  a:  "di  20
anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Al  titolare  di  patente
italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della
patente stessa e comunque prima di aver  raggiunto  l'eta'  di  venti
anni,";
    b)  al comma 2 le parole: "Per i primi tre anni dal conseguimento
della patente" sono sostituite  dalle  seguenti  :  "Al  titolare  di
patente  di  guida  italiana, per i tre anni successivi alla data del
conseguimento della patente di categoria B,";
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le limitazioni alla
guida  sono  automatiche  e  decorrono  dalla  data  di   superamento
dell'esame  di  cui  all'articolo 121. Le predette limitazioni non si
applicano nel caso in  cui  la  patente  italiana  sia  ottenuta  per
conversione  di  una  patente  rilasciata  da  uno Stato membro delle
Comunita' europee.";
    d) al comma 5 la parola: "Chiunque" e' sostituita dalle  seguenti
:  "Il  titolare  di patente di guida italiana che" e dopo le parole:
"della patente" sono aggiunte le seguenti: "e comunque prima di  aver
raggiunto l'eta' di venti anni".