Art. 60. 
  1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2  la  parola:  "dell'Ente"  e'  soppressa,  dopo  le
parole: "Polizia di Stato" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico
del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco"  e  le
parole: "in idonei locali."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei
gabinetti medici."; 
    b) al comma 4: 
    alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Nel
caso in cui il giudizio di idoneita' non possa  essere  formulato  in
base ai soli accertamenti clinici si dovra' procedere  ad  una  prova
pratica di guida su veicolo adattato in  relazione  alle  particolari
esigenze"; 
    alla  lettera   b)   le   parole:   "autotreni,   autoarticolati,
autosnodati"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "autotreni   ed
autoarticolati"; 
    c) al comma 6 le  parole:  "la  revoca  della  patente  di  guida
disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 130." sono sostituite  dalle
seguenti: "il provvedimento della sospensione della patente di  guida
di cui all'articolo 129, comma 5, nonche' in sede  di  decisione  del
ricorso avverso  la  revoca  della  patente  di  guida  disposta  dal
prefetto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a)."; 
    d) al comma 8 e' aggiunta, in fine, la lettera seguente: "  d)  i
tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati  con
le patenti speciali di categorie A, B, C e D."; 
    e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. I medici di cui  al
comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al  comma
4,  possono  richiedere,  qualora   lo   ritengano   opportuno,   che
l'accertamento dei requisiti  fisici  e  psichici  sia  integrato  da
specifica  valutazione  psico-diagnostica  effettuata  da   psicologi
abilitati  all'esercizio  della  professione  ed  iscritti   all'albo
professionale.".