Art. 60. 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 la parola: "dell'Ente" e' soppressa, dopo le parole: "Polizia di Stato" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e le parole: "in idonei locali." sono sostituite dalle seguenti: "nei gabinetti medici."; b) al comma 4: alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Nel caso in cui il giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze"; alla lettera b) le parole: "autotreni, autoarticolati, autosnodati" sono sostituite dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati"; c) al comma 6 le parole: "la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 130." sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 129, comma 5, nonche' in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a)."; d) al comma 8 e' aggiunta, in fine, la lettera seguente: " d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D."; e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.".