Art. 61. 1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8 le parole: "dell'esame" sono sostituite dalle seguenti : "d'esame" e le parole: "siano trascorsi trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sia trascorso un mese"; b) al comma 9 prima delle parole: "La prova pratica di guida" sono anteposte le seguenti: "A partire dal 1 gennaio 1995"; c) al comma 10 le parole: "devono trascorrere almeno trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "deve trascorrere almeno un mese"; d) al comma 12 dopo le parole: "Direzione generale della M.C.T.C." sono inserite le seguenti: "rilascia un attestato che certifichi l'avvenuto superamento degli esami di guida ma che, comunque, non abilita alla guida. Lo stesso ufficio".