Art. 61.
  1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 8  le  parole:  "dell'esame"  sono  sostituite  dalle
seguenti  :  "d'esame"  e  le parole: "siano trascorsi trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sia trascorso un mese";
    b) al comma 9 prima delle parole: "La  prova  pratica  di  guida"
sono anteposte le seguenti: "A partire dal 1  gennaio 1995";
    c)  al  comma  10  le  parole:  "devono trascorrere almeno trenta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "deve trascorrere  almeno  un
mese";
    d)  al  comma  12  dopo  le  parole:  "Direzione  generale  della
M.C.T.C." sono inserite  le  seguenti:  "rilascia  un  attestato  che
certifichi  l'avvenuto  superamento  degli  esami  di  guida  ma che,
comunque, non abilita alla guida. Lo stesso ufficio".