Art. 62.
  1. All'articolo 124, comma 4, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e' apportata la seguente modificazione:
    a)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "All'incauto
affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma
12.".