Art. 63.
  1. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 le  parole:  "A,  B  e  C"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "A, B, C e D";
    b)  al  comma  3  dopo  la  parola:  "Chiunque"  sono aggiunte le
seguenti: ", munito di patente di categoria B, C o  D,";  la  parola:
"veicolo" e' sostituita dalla seguente: "autoveicolo" e le parole da:
", ovvero guida" a: "abilitazione professionale" sono soppresse;
    c)  al  comma  4  le  parole:  "A,  B  e C" sono sostituite dalle
seguenti: "A, B, C o D";
    d) al comma  5  dopo  le  parole:  "sanzione  amministrativa"  e'
aggiunta la seguente: "accessoria".