Art. 64. 1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "delle categorie C e D" sono sostituite dalle seguenti: "della categoria C" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La patente della categoria D e' valida per cinque anni."; b) al comma 4 le parole: "autotreni, autoarticolati, autosnodati," sono sostituite dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati"; c) al comma 5 le parole: "commi 5 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5"; d) al comma 6 dopo le parole: "al prefetto" sono aggiunte le seguenti: "del luogo di residenza" e le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti : "comma 2".