Art. 64.
  1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 le parole: "delle categorie C e D" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "della  categoria  C"  e,  in  fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "La patente della categoria D e' valida per  cinque
anni.";
    b)   al   comma   4   le   parole:   "autotreni,  autoarticolati,
autosnodati,"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "autotreni   ed
autoarticolati";
    c)  al  comma  5  le  parole: "commi 5 e 8" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 5";
    d) al comma 6 dopo le parole:  "al  prefetto"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "del  luogo  di  residenza"  e  le  parole: "comma 3" sono
sostituite dalle seguenti : "comma 2".