Art. 65. 1. All'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "pubblica sicurezza" sono sostituite dalla seguente: "polizia"; b) al comma 2 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti : "un mese"; c) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del luogo di residenza.".