Art. 65. 
  1. All'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole:  "pubblica  sicurezza"  sono  sostituite
dalla seguente: "polizia"; 
    b) al comma 2 le parole: "trenta giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti : "un mese"; 
    c) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "del
luogo di residenza.".