Art. 66. 1. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: "requisiti fisici e psichici prescritti" sono inserite le seguenti: "o dell'idoneita' tecnica"; b) al comma 3 dopo le parole: "sanzione amministrativa" e' aggiunta la seguente: "accessoria".