Art. 66.
  1. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1  dopo  le  parole:  "requisiti  fisici  e  psichici
prescritti" sono inserite le seguenti: "o dell'idoneita' tecnica";
    b)  al  comma  3  dopo  le  parole:  "sanzione amministrativa" e'
aggiunta la seguente: "accessoria".