Art. 67. 1. All'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' soppresso; b): il comma 3 diventa comma 2; il comma 4 diventa comma 3; il comma 5 diventa comma 4; c) al comma 3 le parole: ", che l'ha rilasciata e, per" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo di residenza del titolare o dal prefetto che ha disposto la revisione ai sensi dell'articolo 128. Per"; d) al comma 4 la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque".