Art. 67. 
  1. All'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' soppresso; 
    b): il comma 3 diventa comma 2; 
    il comma 4 diventa comma 3; 
    il comma 5 diventa comma 4; 
    c) al comma 3 le parole: ", che  l'ha  rilasciata  e,  per"  sono
sostituite dalle seguenti: "del luogo di residenza del titolare o dal
prefetto che ha disposto la revisione  ai  sensi  dell'articolo  128.
Per"; 
    d) al comma 4 la parola: "trenta" e' sostituita  dalla  seguente:
"quarantacinque".