Art. 69. 1. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "all'addestramento" sono inserite le seguenti: ", all'individuazione"; b) al comma 11 le parole: "ai sensi dell'articolo 12, comma 1," sono soppresse e dopo le parole: "vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano,"; c) al comma 12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La patente di guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.".