Art. 69.
  1. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera a), dopo  le  parole:  "all'addestramento"
sono inserite le seguenti: ", all'individuazione";
    b)  al  comma 11 le parole: "ai sensi dell'articolo 12, comma 1,"
sono soppresse e dopo le parole: "vigili del fuoco," sono inserite le
seguenti: "dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome  di
Trento e Bolzano,";
    c)  al  comma  12  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
patente di guida  e'  sospesa  dall'autorita'  che  l'ha  rilasciata,
secondo  le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di
appartenenza.".