Art. 7.
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1  dopo  le parole: "veicolo che" sono inserite le
seguenti: "nella propria configurazione di marcia";
    b)  al  comma  2,  lettera  b),  dopo   le   parole:   "manufatti
indivisibili"  sono  aggiunte  le seguenti: ", prodotti siderurgici e
industriali compresi i coils e i laminati grezzi,";
    c) il  comma  3,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  14  del
decreto-legge  29  marzo  1993, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, e' sostituito dal seguente:
  "E' considerato trasporto in  condizioni  di  eccezionalita'  anche
quello effettuato con veicoli:
    a)  il  cui  carico  indivisibile  sporge posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di  piu'  di  3/10  della  lunghezza  del  veicolo
stesso;
    b)   che,   pur   avendo   un   carico   indivisibile   sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno  lunghezza,  compreso  il  carico,
superiore  alla  sagoma  limite  in  lunghezza  propria  di  ciascuna
categoria di veicoli;
    c) il cui  carico  indivisibile  sporge  anteriormente  oltre  la
sagoma del veicolo;
    d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purche'
il  carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati
in modo  permanente  da  particolari  attrezzature  risultanti  dalle
rispettive   carte   di  circolazione,  destinati  esclusivamente  al
trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
    e)  isolati  o  costituenti  autotreno,   ovvero   autoarticolati
allestiti  per il trasporto esclusivo di containers o casse mobili di
tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'articolo 61  o
le masse stabilite nell'articolo 62;
    f)  mezzi  d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
    g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano  trasporti
di animali vivi.";
    d)  al  comma  5  dopo  le  parole:  "trasporto eccezionale" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero in uso proprio per necessita'  inerenti
l'attivita' aziendale";
    e) al comma 6 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
  "Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
    a)  di  cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche' per effetto
del carico, non  eccedano  in  altezza  4,20  m  e  non  eccedano  in
lunghezza  di  oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli
autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni  e  17,36  m  per  gli
autoarticolati;  tale  eccedenza  puo' essere anteriore e posteriore,
oppure soltanto posteriore,  per  i  veicoli  isolati  o  costituenti
autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione
che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente  strade  o  tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4;
    b) di cui al comma  3,  lettera  e)  e  lettera  g),  quando  non
eccedano  l'altezza  di  4,30  m  con il carico e le altre dimensioni
stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo  62,  a
condizione  che  chi  esegue  il trasporto verifichi che nel percorso
siano  comprese  esclusivamente  strade  o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.";
    f) al comma 9 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel
provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti  percorsi
prestabiliti  ed  un  servizio  di  scorta  della  polizia stradale o
tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti  dal  regolamento.
Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le
condizioni  di  traffico  e la sicurezza stradale lo consentano, puo'
autorizzare  l'impresa  ad  avvalersi,  in  sua  vece,  della  scorta
tecnica, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.";
    g) al comma 10 le parole: "sono prescritte le opportune cautele e
condizioni"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  indicate  le
prescrizioni";
    h) al comma 19 le parole: "le norme e le cautele" sono sostituite
dalle seguenti: "le prescrizioni";
    i) al comma 21 dopo le parole: "a lire due milioni" le parole: ",
con  la"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "e   alla   sanzione
amministrativa accessoria della".
    l)  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "26. Le disposizioni
del  presente  articolo  non  si  applicano  alle  macchine  agricole
eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.".