Art. 7. 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: "veicolo che" sono inserite le seguenti: "nella propria configurazione di marcia"; b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "manufatti indivisibili" sono aggiunte le seguenti: ", prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi,"; c) il comma 3, cosi' come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, e' sostituito dal seguente: "E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli: a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso; b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli; c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo; d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purche' il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61; e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di containers o casse mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite nell'articolo 62; f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62; g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi."; d) al comma 5 dopo le parole: "trasporto eccezionale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in uso proprio per necessita' inerenti l'attivita' aziendale"; e) al comma 6 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche' per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza puo' essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4."; f) al comma 9 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, puo' autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalita' stabilite nel regolamento."; g) al comma 10 le parole: "sono prescritte le opportune cautele e condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "sono indicate le prescrizioni"; h) al comma 19 le parole: "le norme e le cautele" sono sostituite dalle seguenti: "le prescrizioni"; i) al comma 21 dopo le parole: "a lire due milioni" le parole: ", con la" sono sostituite dalle seguenti: "e alla sanzione amministrativa accessoria della". l) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.".