Art. 70.
  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole da: "i 90 km/h" a: "nei centri  abitati."
sono  sostituite dalle seguenti: "i 90 km/h per le strade extraurbane
secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50  km/h  per  le
strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite
fino  ad  un  massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento,
previa l'apposizione degli appositi segnali.";
    b) al comma 3:
    alla lettera a) la parola: "40"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"45";
    alla  lettera b) le parole: "di merci pericolose" sono sostituite
dalle seguenti: "delle merci pericolose  rientranti  nella  classe  1
figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1";
    alla   lettera   c)   le  parole:  "macchine  agricole,  macchine
operatrici e carrelli"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "macchine
agricole e macchine operatrici";
    alla  lettera  d)  le parole: "e 50 km/h nei centri abitati" sono
soppresse;
    c) al comma 4 le  parole:  "deve  essere  indicata  la  velocita'
massima  consentita"  sono  sostituite dalle seguenti: "devono essere
indicate le velocita' massime consentite" e sono aggiunte,  in  fine,
le  seguenti:  ", quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero
ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.";
    d) al comma 12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se  la
violazione  e' commessa da un conducente in possesso della patente di
guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da  quattro
a otto mesi.".