Art. 74.
  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 le parole da: "deve  inoltre"  a:  "da  sorpassare"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che  sorpassa un veicolo o altro
utente della strada che lo precede sulla  stessa  corsia,  dopo  aver
fatto  l'apposita  segnalazione,  deve  portarsi sulla sinistra dello
stesso";
    b) al comma 8 l'ultimo periodo diventa comma 9 e  le  parole:  "i
tram" sono sostituite dalle seguenti: "il tram o il filobus";
    c) l'ex comma 9 e' soppresso;
    d) al comma 13 le parole: "un passaggio pedonale" sono sostituite
dalle seguenti: "un attraversamento pedonale";
    e)  il  comma  14 e' sostituito dal seguente : "14. E' vietato il
sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a
3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o  tratti
di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale";
    f) al comma 15 le parole: "di cui ai commi 4 e 5" sono sostituite
dalle seguenti: "4, 5 e 7".