Art. 77.
  1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: "anabbaglianti e quelli"
sono soppresse; al secondo periodo la parola:  "essi"  e'  sostituita
dalle seguenti: "i proiettori anabbaglianti e quelli di profondita'";
    b)  al  comma  8  dopo  le  parole: "a 50 metri" sono aggiunte le
seguenti: ", di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto"  e  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  qualora  il  veicolo  ne sia
dotato.".