Art. 79.
  1. All'articolo 155, comma 4, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e' apportata la seguente modificazione:
    a)  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, in ogni caso,
non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati
dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1   marzo
1991.".