Art. 79. 1. All'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' apportata la seguente modificazione: a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.".