Art. 8. 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente: " f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.".