Art. 8.
  1. All'articolo 12, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente:
   " f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti
dal  Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui
all'articolo 6, comma 7.".