Art. 80. 1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera g), le parole: "per velocipedi" sono sostituite dalla seguente: "ciclabili"; b) al comma 2 le parole: "sulla carreggiata e' vietata" sono sostituite dalle seguenti: "e' inoltre vietata": alla lettera c) le parole da: "salvo che" a: "due motocicli" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che si tratti di veicoli a due ruote"; la lettera e) e' sostituita dalla seguente : " e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;".