Art. 80.
  1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera  g),  le  parole:  "per  velocipedi"  sono
sostituite dalla seguente: "ciclabili";
    b)  al  comma  2  le  parole: "sulla carreggiata e' vietata" sono
sostituite dalle seguenti: "e' inoltre vietata":
    alla lettera c) le parole da: "salvo che" a: "due motocicli" sono
sostituite dalle seguenti: "salvo che si  tratti  di  veicoli  a  due
ruote";
    la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla seguente : " e) sulle aree
destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose,
nelle ore stabilite;".