Art. 84.
  1. All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' modificata come segue:  "Trasporti  di  cose  su
veicoli a motore e sui rimorchi";
    b) al comma 1 le parole: "I veicoli a motore, rimorchi e macchine
operatrici"  sono sostituite dalle seguenti: "I veicoli a motore ed i
rimorchi";
    c) al comma 3 la parola: "inferiore" e' sostituita dalle seguenti
: "non superiore";
    d) al comma 4 le parole: "adibiti  al  trasporto  di  containers"
sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  "lettera  e)" sono aggiunte le
seguenti: "e g)";
    e) al comma 6  dopo  le  parole:  "di  massa"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di
massa";
    f)  al  comma  11  le   parole:   "non   sia   stata   rilasciata
l'autorizzazione  ovvero"  e  la  parola:  "comunque" sono soppresse;
all'ultimo periodo le parole: "dell'autorizzazione"  sono  sostituite
con le seguenti: "di una nuova autorizzazione".