Art. 86.
  1. All'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6 dopo  le  parole:  "il  trasporto  di  animali"  e'
inserita  la  seguente : "domestici" e la parola: "tre" e' sostituita
dalla parola: "uno";  al  secondo  periodo  le  parole:  "di  piccola
taglia" sono soppresse;
    b) al comma 7 le parole: "e filoveicoli" sono soppresse;
    c)  al comma 9 le parole da: "Chiunque viola" a: "di autovetture"
sono sostituite dalle seguenti: "Qualora  le  violazioni  di  cui  al
comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente";
    d)  al  comma  10  le parole: "le disposizioni di cui al comma 6"
sono sostituite dalle seguenti: "le  altre  disposizioni  di  cui  al
presente articolo".