Art. 87.
  1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' modificata come segue:  "Trasporto  di  persone,
animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote";
    b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro i
predetti  limiti,  e'  consentito  il  trasporto  di  animali purche'
custoditi in apposita gabbia o contenitore.";
    c) al comma 7 le parole: "di ciclomotore" sono soppresse.