Art. 88. 1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: "anche se muniti di carrozzino laterale" sono sostituite dalle seguenti: "o di motocarrozzette"; b) al comma 2 dopo le parole: "un minore" e' aggiunta la seguente: "trasportato".