Art. 88.
  1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  lettera  b),  le  parole:  "anche  se  muniti  di
carrozzino   laterale"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "o  di
motocarrozzette";
    b) al comma  2  dopo  le  parole:  "un  minore"  e'  aggiunta  la
seguente: "trasportato".