Art. 89. 
  1. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie: 
    a) M1, 
    b) M2, ad eccezione  degli  occupanti  i  sedili  posteriori,  di
coloro  che  viaggiano  su  veicoli  di  massa  massima   ammissibile
superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di  posti  appositamente
realizzati per passeggeri in piedi, 
    c)  N1,  ad  eccezione  degli  occupanti  i  sedili   posteriori,
classificati  nell'art.  47,  comma  2,  muniti  dei  dispositivi  di
ritenuta previsti nell'articolo  72,  comma  3,  hanno  l'obbligo  di
utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia."; 
    b) al comma 2 le parole da: "delle cinture" a: "vanno installate"
sono sostituite dalle seguenti: "dei dispositivi di ritenuta"; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3.  Sono  esentati  dall'obbligo  di  indossare  le   cinture   di
sicurezza: 
    a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi  di  polizia
municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza; 
    b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e
sanitario in casi di interventi di emergenza; 
    c) gli appartenenti a servizi di vigilanza  privati  regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte; 
    d) i conducenti di autoveicoli per il  trasporto  di  persone  in
servizio  pubblico  da  piazza,  ovvero  adibiti  al   noleggio   con
conducente, durante il servizio nei centri abitati; 
    e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni  previste
dall'articolo 122, comma 2; 
    f)  le  persone  che  risultino,  sulla  base  di  certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita'
sanitarie di altro Stato membro delle Comunita' europee,  affette  da
patologie particolari che costituiscono  controindicazione  specifica
all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare
la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo
5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere  esibita  su  richiesta
degli organi di polizia di cui all'articolo 12; 
    g)  le  donne  in  stato   di   gravidanza   sulla   base   della
certificazione  rilasciata  dal  ginecologo  curante   che   comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso  delle  cinture
di sicurezza.". 
    d) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
  "4. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che  abbiano  una
statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema  di
ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso. 
  5. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che  occupano  i  sedili
posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se
sono  trasportati  in  un  veicolo  in  cui  tale  sistema  non   sia
disponibile, purche' siano accompagnati da almeno  un  passeggero  di
eta' non inferiore ai sedici anni. 
  6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano  ai  passeggeri  che
viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite  al  trasporto
di persone in servizio  pubblico  da  piazza  ovvero  a  noleggio  da
rimessa con conducente, durante il  servizio,  quando  circolano  nei
centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e
aeroporti,  a  condizione  che  siano  accompagnati  da   almeno   un
passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici."; 
    e) al comma 7 le parole: "per i passeggeri fino a dodici anni  di
eta'" sono soppresse; 
    f) al comma 8 le parole: "cinture di sicurezza e dei  sistemi  di
ritenuta" sono sostituite dalle seguenti: "cinture di sicurezza o dei
sistemi di ritenuta" e le parole: "per i  passeggeri  fino  a  dodici
anni di eta'" sono soppresse; 
    g)  al  comma  9  le  parole  da:  "o  la  sostituisce"  a:   "e'
installata," sono soppresse.