Art. 9.
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 4 dopo la parola: "classificazione" e' soppressa la
seguente: "funzionale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
"in  base  alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di
cui all'articolo 2, comma 2";
    b) al comma 5 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Gli
stessi  enti  proprietari  provvedono  alla  declassificazione  delle
strade di loro competenza, quando le stesse non  possiedono  piu'  le
caratteristiche   costruttive,   tecniche   e   funzionali   di   cui
all'articolo 2, comma 2.".