Art. 9. 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 dopo la parola: "classificazione" e' soppressa la seguente: "funzionale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2"; b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono piu' le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.".