Art. 90. 1. All'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "forze armate" sono aggiunte le seguenti: "e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11," e dopo le parole: "veicoli adibiti" sono aggiunte le seguenti : "ai servizi delle strade, delle autostrade ed".