Art. 97.
  1. All'articolo 184 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5 la parola: "trenta" e' sostituita  dalla  seguente:
"cinquanta";
    b)  al  comma 6 dopo le parole: "gruppi di animali" sono aggiunte
le seguenti: "superiori al numero di cinquanta".