Art. 99.
  1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1  le  parole:  "stato  di  ebbrezza  in  conseguenza
dell'uso"  sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di alterazione
fisica e psichica correlata con l'uso";
    b) al comma 2 le parole: "in  uno  stato  di  ebbrezza  derivante
dall'uso"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "sotto  l'effetto
conseguente all'uso" e le parole  da:  "possono  provvedere"  a:  "Lo
stato di ebbrezza" sono sostituite dalle seguenti: "hanno facolta' di
accompagnare  il  conducente  presso  le  strutture  pubbliche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  del  decreto  ministeriale  12
luglio  1990,  n.  186,  per  il  prelievo  di  campioni  di  liquidi
biologici. Lo stato di alterazione  fisica  e  psichica";  all'ultimo
periodo  le  parole:  "che  ha  rilasciato  la patente di guida" sono
sostituite dalle seguenti: "del luogo della commessa violazione";
    c) al comma 4 le parole: "dei commi 2, 3  e  6"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei commi 2 e 3";
    d)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma: "5. In caso di
rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente e' punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a
un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.".