Art. 99. 1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso"; b) al comma 2 le parole: "in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso" sono sostituite dalle seguenti: "sotto l'effetto conseguente all'uso" e le parole da: "possono provvedere" a: "Lo stato di ebbrezza" sono sostituite dalle seguenti: "hanno facolta' di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica"; all'ultimo periodo le parole: "che ha rilasciato la patente di guida" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo della commessa violazione"; c) al comma 4 le parole: "dei commi 2, 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 3"; d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.".