Art. 2.
  1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al  personale  facente
parte  delle  missioni  in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze
armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e
garantire condizioni  di  pace  sui  territori  di  detti  Paesi,  e'
attribuito,  con  decorrenza  dal  giorno  di  uscita dalle acque del
Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in
territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre  il  31
ottobre  1993  per la missione in Mozambico e il 31 dicembre 1993 per
la missione in Somalia, il trattamento di cui agli  articoli  1  e  3
della  legge  8  luglio  1961,  n.    642, prendendo a base la diaria
spettante al personale in Somalia. A tal fine  l'indennita'  speciale
di  cui  all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura
del  75  per  cento  dell'assegno  di   lungo   servizio   all'estero
attualmente  in  vigore. Al medesimo personale e' altresi' attribuito
il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301,
ragguagliandosi  il  massimale  assicurativo  minimo  al  trattamento
economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
  2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' corrisposto per il
30  per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il
restante, in valuta nazionale  all'atto  del  rientro  in  Patria  o,
mensilmente,  direttamente  a  persone  fisiche o giuridiche all'uopo
delegate.
  3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato  a  pre-
stare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad
essere  attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al
comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo.  Il  tempo  trascorso  in  stato  di  cattivita'  o  di
dispersione  e'  computato  per  intero  ai  fini  del trattamento di
pensione e non determina detrazioni di anzianita'.
  4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa  di
servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo
comma,  si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In
caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa,  si
applicano  le  norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di
cui al testo unico delle norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
dipendenti  civili  e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.   1092.   Tali
trattamenti  previsti  per  i  casi  di  decesso  e di invalidita' si
cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1,  nonche'  con  la
speciale  elargizione  e  con  l'indennizzo  privilegiato aeronautico
previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308,  e  dal
regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5
agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei
limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
  5.  Per  il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale
militare di pace.
  6.  E'  autorizzata  la  cessione  gratuita  di  mezzi,  materiali,
supporto  logistico  e  servizi  che  si rendesse necessaria ai Paesi
interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.