Art. 2. 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, e' attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 ottobre 1993 per la missione in Mozambico e il 31 dicembre 1993 per la missione in Somalia, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale e' altresi' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate. 3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a pre- stare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' o di dispersione e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. 4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace. 6. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.