Art. 2. 
  1. Nell'anno 1993 il fermo e' effettuato, dal 25 luglio 1993  al  7
settembre  1993,  in  via  obbligatoria  nelle  acque  antistanti   i
compartimenti marittimi dell'Adriatico. Nello stesso anno 1993, nelle
acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio,
il fermo ha carattere facoltativo per compartimento marittimo  ed  e'
disposto dall'autorita' marittima competente, con propria  ordinanza,
su proposta della  rispettiva  commissione  consultiva  locale  della
pesca marittima, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre  1993,  motivata
sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare.