Art. 2. 1. Nell'anno 1993 il fermo e' effettuato, dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993, in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico. Nello stesso anno 1993, nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio, il fermo ha carattere facoltativo per compartimento marittimo ed e' disposto dall'autorita' marittima competente, con propria ordinanza, su proposta della rispettiva commissione consultiva locale della pesca marittima, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993, motivata sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare.