Art. 3. 1. E' corrisposta all'impresa di pesca una indennita' giornaliera nella misura di lire 25.000 per ciascun pescatore componente l'equipaggio delle navi. Fa carico all'impresa medesima la corresponsione a ciascun pescatore del minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro, nonche' il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennita' giornaliera non sono cumulabili con indennita' o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. 3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto e' corrisposto dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.