Art. 3. 
  1. E' corrisposta all'impresa di pesca una  indennita'  giornaliera
nella  misura  di  lire  25.000  per  ciascun  pescatore   componente
l'equipaggio  delle  navi.  Fa   carico   all'impresa   medesima   la
corresponsione a ciascun pescatore del minimo  contrattuale  previsto
dal  contratto  collettivo  di  lavoro,  nonche'  il  pagamento   dei
contributi previdenziali ed assistenziali. 
  2. Il premio di fermo temporaneo  e  l'indennita'  giornaliera  non
sono cumulabili con indennita' o contributi analoghi erogati da altre
amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. 
  3. Il pagamento dei contributi previsti  dal  presente  decreto  e'
corrisposto  dai  comandanti  delle  capitanerie   di   porto   sugli
accreditamenti disposti dal  Ministero  per  il  coordinamento  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti
d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo  56  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.