Art. 2.
  1.  Per  i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art. 7,
comma 1, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,  la
retribuzione   pensionabile  relativa  alle  anzianita'  contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota
di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni
di cui all'art. 1.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Pian di Cansiglio, addi' 11 agosto 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GIUGNI, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                   Visto, il Guardasigilli: CONSO