Art. 2. 1. Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la retribuzione pensionabile relativa alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni di cui all'art. 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Pian di Cansiglio, addi' 11 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO