IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre  1992,
n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1993; 
  Acquisito il parere della Commissione permanente del  Senato  della
Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di
                               lavoro 
  1. Le comunicazioni  relative  all'avviamento  al  lavoro  ed  alla
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 12 della  legge  11
marzo 1970, n. 83, devono essere effettuate con  apposito  modello  a
piu' copie, di cui parte a lettura ottica, distintamente per  ciascun
lavoratore. 
  2. I dati del modello sono acquisiti  all'anagrafe  dei  lavoratori
agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  che  rende  disponibili  i  dati  stessi,  ed  ogni   altra
informazione  da  essa  acquisita,  alle  amministrazioni   pubbliche
centrali  e  territoriali  mediante  collegamento  telematico  o,  in
mancanza, tramite idoneo supporto informatico. 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale sono fissate: 
    a) le caratteristiche tecniche ed i  dati  da  acquisire  con  il
modello di cui al comma 1; 
    b)  le  modalita'  di   graduale   realizzazione,   nel   sistema
informativo del lavoro, dell'anagrafe dei lavoratori agricoli ove far
confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai  sensi  del
presente decreto o di altre disposizioni di legge; 
    c) le modalita' di accesso all'anagrafe da parte di  associazioni
sindacali e di categoria nazionali e territoriali; 
    d) le modalita' di collegamento ed  integrazione  con  l'anagrafe
delle aziende agricole di cui all'art. 3. 
  4. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle  camere  di
commercio, all'Ente nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  gli
impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni  altra  amministrazione
pubblica di consentire l'acquisizione, a  titolo  gratuito,  di  dati
riguardanti i lavoratori agricoli mediante  collegamento  telematico,
ovvero tramite idoneo supporto informativo. 
  5. In attesa della completa realizzazione del predetto sistema,  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base  ad
apposita convenzione ed a titolo gratuito,  i  servizi  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  del
Servizio per i contributi agricoli  unificati  (SCAU)  per  il  primo
impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative
informazioni e per renderle disponibili per le strutture  centrali  e
territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  6. Copia del modello di cui al comma 1 deve essere: 
    a) consegnata al lavoratore avviato al lavoro per  ogni  verifica
ritenuta  necessaria  dall'ispettorato  del  lavoro  e   dagli   enti
previdenziali; 
    b) trasmessa, entro quattro giorni, all'ufficio provinciale dello
SCAU che  garantisce  la  tempestiva  disponibilita'  delle  relative
informazioni  per  l'anagrafe  dei  lavoratori   e   per   gli   enti
previdenziali, anche avvalendosi dei  servizi  messi  a  disposizione
dall'INPS e dall'INAIL in base ad apposita convenzione. 
  7. Con i decreti di cui al comma 3 sono definite  le  modalita'  di
comunicazione, entro quattro giorni, dell'assunzione diretta,  per  i
coltivatori diretti, fino a due lavoratori e, per tutte  le  imprese,
di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo  grado  di
cui all'art. 10, quarto comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - L'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre
          1992, n.  421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
          la revisione delle discipline in  materia  di  sanita',  di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale),
          e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma
          2 del presente articolo, uno o piu' decreti legislativi per
          il  riordino  del  sistema  previdenziale  dei   lavoratori
          dipendenti  privati  e  pubblici,  salvaguardando i diritti
          quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il
          rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e
          di garantire, in base alle disposizioni di cui all'articolo
          38 della Costituzione e ferma restando la pluralita'  degli
          organismi     assicurativi,    trattamenti    pensionistici
          obbligatori omogenei, nonche' di favorire la  costituzione,
          su  base  volontaria, collettiva o individuale, di forme di
          previdenza per l'erogazione  di  trattamenti  pensionistici
          complementari,  con  l'osservanza  dei  seguenti principi e
          criteri direttivi:
              a)-z) (omissis).
               aa) razionalizzazione dei sistemi di accertamento  dei
          lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione
          dei  contributi,  tenuto conto della disciplina vigente per
          la generalita' dei  lavoratori  e  dei  principi  contenuti
          nella  legge  9  marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore
          efficienza del servizio e del  rafforzamento  delle  misure
          contro   le   evasioni   e   le   elusioni;   revisione   e
          semplificazione delle  norme  concernenti  le  agevolazioni
          contributive".
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 12 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7,
          cosi' come modificato dalla legge di conversione  11  marzo
          1970,  n.  83,  recante  norme in materia di collocamento e
          accertamento dei lavoratori agricoli, e' il seguente:
             "Art. 12. - In caso di richiesta numerica,  l'avviamento
          al lavoro ha luogo in ragione dell'anzianita' di iscrizione
          del  lavoratore  nella lista, ovvero dei diversi criteri di
          cui all'art. 5, punto  4),  secondo  la  graduatoria  delle
          precedenze   approvata  dalla  commissione  locale  per  la
          manodopera agricola ai sensi del numero 1)  del  precedente
          art. 7.
             La  graduatoria  delle precedenze e' esposta al pubblico
          presso la sezione.
             Il  nulla-osta  per  le  richieste  nominative  previste
          dall'articolo  precedente  e'  rilasciato dalla commissione
          locale per la manodopera agricola.  Nei  casi  di  motivata
          urgenza  il nulla-osta e' provvisoriamente rilasciato dalla
          sezione e convalidato dalla commissione medesima entro otto
          giorni.
             Dei dinieghi  di  avviamento  al  lavoro  per  richiesta
          nominativa la commissione locale per la manodopera agricola
          deve  dare  motivazione  scritta  su  apposito  verbale  in
          duplice esemplare, uno da conservare presso  la  sezione  e
          l'altro  presso  il  direttore dell'ufficio provinciale del
          lavoro e della massima occupazione. Copia del verbale  deve
          essere   notificato  immediatamente  al  datore  di  lavoro
          richiedente.
             Nel caso in cui la commissione locale per la  manodopera
          agricola  neghi  la  convalida ovvero non si pronunci entro
          venti giorni dalla data della comunicazione di  avviamento,
          gli  interessati  possono  inoltrare  ricorso  al direttore
          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e   della   massima
          occupazione,  il  quale  decide  in  via definitiva, previo
          parere della  commissione  provinciale  per  la  manodopera
          agricola.
             La  sezione,  anche  nel  caso  di richiesta nominativa,
          indica  nel  provvedimento  di  avviamento  la  durata  del
          rapporto  dichiarata nella richiesta di avviamento, nonche'
          la retribuzione prevista dai vigenti contratti  collettivi.
          La sezione rimette copia del provvedimento di avviamento al
          lavoratore   e   ne   conserva   un'altra   per   eventuali
          certificazioni a richiesta degli interessati.
             A  richiesta  del  lavoratore  interessato,  la  sezione
          rilascia   la   certificazione  relativa  al  numero  delle
          giornate effettuate nell'anno e risultanti  dagli  atti  di
          ufficio.
             Il   datore   di   lavoro  puo'  rifiutare  di  assumere
          lavoratori i  quali  siano  stati  precedentemente  da  lui
          licenziati  per  giusta  causa  o  per  giustificato motivo
          determinato da un  notevole  inadempimento  degli  obblighi
          contrattuali del prestatore di lavoro".
             -  Il  testo  dell'art.  10,  comma 4, del citato D.L. 3
          febbraio  1970,  n.  7,  come  modificato  dalla  legge  di
          conversione  11  marzo 1970, n.  83, e' il seguente: "4. E'
          consentita l'assunzione diretta di parenti entro  il  terzo
          grado e di affini entro il secondo grado".