Art. 10. 
           Ricorsi in materia di accertamento contributivo 
  1. Contro  i  provvedimenti  adottati  dallo  SCAU  in  materia  di
accertamento  dei  contributi  dovuti  per  i   lavoratori   agricoli
dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni e' data
facolta'  ai  datori  di  lavoro  ed  ai  concedenti  di  terreni   a
compartecipazione familiare ed a piccola colonia di proporre  ricorso
in unico grado alla commissione centrale  preposta  allo  SCAU  entro
trenta giorni dalla data della notifica. 
  2. La decisione della commissione e' pronunciata entro  il  termine
di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.  Trascorso
inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto a tutti  gli
effetti. 
  3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in  base
alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi,  nel
primo caso, in via definitiva dalla commissione  provinciale  per  la
manodopera agricola e, nel secondo caso, dal Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, sentita la  commissione  centrale  preposta
allo SCAU.