Art. 11. 
     Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli 
  1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli
operai  agricoli  a  tempo  determinato  ed   indeterminato   e   dei
compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione
e' data facolta' agli interessati di proporre, entro  il  termine  di
trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera
agricola che decide entro novanta giorni.  Decorso  inutilmente  tale
termine il ricorso si intende respinto. 
  2.  Contro  le  decisioni  della  commissione  l'interessato  e  il
dirigente della competente sede dello SCAU  possono  proporre,  entro
trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto
Servizio che decide entro novanta giorni.  Decorso  inutilmente  tale
termine il ricorso si intende respinto. 
  3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in  base
alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi,  nel
primo caso, in via definitiva dalla commissione  provinciale  per  la
manodopera agricola e, nel secondo caso, dal  direttore  dell'ufficio
regionale  del  lavoro  sentita  la  commissione  regionale  per   la
manodopera agricola.