Art. 12. 
            Categorie di lavoratori agricoli subordinati 
  1. Agli effetti delle norme di previdenza  ed  assistenza  sociale,
ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro  gli  infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  i  lavoratori  agricoli
subordinati,  esclusi   quelli   con   qualifica   impiegatizia,   si
distinguono in  operai  a  tempo  indeterminato  ed  operai  a  tempo
determinato. 
  2. Ai fini della distinzione di cui al  comma  1  le  locuzioni  di
salariato fisso a contratto annuo e categorie similari  contenute  in
leggi, atti  aventi  forza  di  legge  ed  atti  amministrativi  sono
equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando
per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di  operaio  a  tempo
determinato.