Art. 13. 
      Elenchi nominativi operai agricoli a tempo indeterminato 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli  a
tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di  cui
all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,  e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni. 
  2.  Le  commissioni  circoscrizionali  per   il   collocamento   in
agricoltura   provvedono,   per   gli   operai   agricoli   a   tempo
indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti
le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative  ai  periodi
anteriori alla data di cui al comma 1. 
 
          Nota all'art. 13:
             - Il testo dell'art. 12, del R.D. 24 settembre 1940,  n.
          1949 (Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli
          agricoltori   e  dai  lavoratori  dell'agricoltura  per  le
          associazioni professionali, per l'assistenza malattia,  per
          l'invalidita'  e  vecchiaia,  per  la  tubercolosi,  per la
          nuzialita'   e,   la   natalita',    per    l'assicurazione
          obbligatoria  degli  infortuni  sul lavoro in agricoltura e
          per la corresponsione degli assegni familiari, e  modalita'
          per  l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura), e' il
          seguente:
             "Art. 12 (Elenchi dei lavoratori dell'agricoltura). -  A
          cura   delle   unioni  della  Confederazione  fascista  dei
          lavoratori  dell'agricoltura  e'  compilato,  per   ciascun
          comune,      l'elenco     nominativo     dei     lavoratori
          dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi  e
          assimilati,  obbligati  o  braccianti  fissi,  avventizi  e
          assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti,  familiari.
          L'elenco  dei  mezzadri e coloni deve indicare i componenti
          della famiglia e l'eta' di ciascuno.
             Ogni  tre  mesi   possono   essere   compilati   elenchi
          suppletivi con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun
          nominativo,   e'  indicata  la  data  di  decorrenza  dalla
          iscrizione a cancellazione.
             A cura delle dette unioni e' effettuata ogni cinque anni
          la revisione generale degli iscritti  negli  elenchi  e  la
          compilazione  di  nuovi  elenchi.  Copia  degli  elenchi e'
          trasmessa dalle unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle
          unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni.
             Il prefetto  provvede,  per  mezzo  dei  podesta',  alla
          pubblicazione  per quindici giorni degli elenchi principali
          e suppletivi all'albo pretorio dei  singoli  comuni,  dando
          notizia  con  pubblico manifesto di tale pubblicazione, del
          termini utile per presentare ricorso e delle modalita' rel-
          ative.
             Contro l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la
          assegnazione, in una  o  in  un'altra  categoria,  e'  data
          facolta'    agli    interessati    ed   alle   associazioni
          professionali di ricorrere dal prefetto.
             Il  ricorso deve essere presentato nel termine di trenta
          giorni  dall'ultimo  di  pubblicazione  degli  elenchi  nel
          comune di residenza degli iscritti.
             Per  cio'  che  concerne  la  decisione del Prefetto sui
          ricorsi,  la  comunicazione  e  notifica  della   decisione
          stessa,  il  gravame  al  Ministro per le corporazioni e la
          conseguente  comunicazione  e  notifica,  si  applicano  le
          disposizioni dei commi 4, 5 , 6 , 8  e 9  dell'art. 8".