Art. 13. Elenchi nominativi operai agricoli a tempo indeterminato 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e succes- sive modificazioni ed integrazioni. 2. Le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative ai periodi anteriori alla data di cui al comma 1.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 12, del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 (Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e, la natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura), e' il seguente: "Art. 12 (Elenchi dei lavoratori dell'agricoltura). - A cura delle unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e' compilato, per ciascun comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'eta' di ciascuno. Ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun nominativo, e' indicata la data di decorrenza dalla iscrizione a cancellazione. A cura delle dette unioni e' effettuata ogni cinque anni la revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi e' trasmessa dalle unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni. Il prefetto provvede, per mezzo dei podesta', alla pubblicazione per quindici giorni degli elenchi principali e suppletivi all'albo pretorio dei singoli comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termini utile per presentare ricorso e delle modalita' rel- ative. Contro l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la assegnazione, in una o in un'altra categoria, e' data facolta' agli interessati ed alle associazioni professionali di ricorrere dal prefetto. Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel comune di residenza degli iscritti. Per cio' che concerne la decisione del Prefetto sui ricorsi, la comunicazione e notifica della decisione stessa, il gravame al Ministro per le corporazioni e la conseguente comunicazione e notifica, si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 , 6 , 8 e 9 dell'art. 8".