Art. 14. Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni 1. Il comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e' sostituito dal seguente: " 1. Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.".
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434 (Reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti), e' il seguente: "Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni e' determinato con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale piu' rappresentative, in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488". - Il testo dell'art. 32, comma 1, lettera a) della legge 30 aprile 1969, n. 153 (per il titolo vedere in nota all'art. 6), e' il seguente: "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facolta' di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri: a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale piu' rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali". - Per il testo dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, vedi in nota all'art. 8.