Art. 14. 
Reddito  giornaliero  dei   mezzadri   e   coloni   ai   fini   della
          determinazione dei contributi e delle prestazioni 
  1. Il comma primo dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32,
primo comma, lettera a), della legge  30  aprile  1969,  n.  153,  il
reddito dei mezzadri e coloni e' determinato con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in   misura   pari   alla
retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura,
dall'art. 28 del decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
1968, n. 488.". 
 
          Nota all'art. 14:
             - Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 28  dicembre
          1970, n.  1434 (Reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei
          coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari,
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti), e'
          il seguente: "Ai fini dei contributi e delle prestazioni di
          cui all'art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n.
          153,  il  reddito  dei mezzadri e coloni e' determinato con
          decreto del ministro per il lavoro e la previdenza  sociale
          di   concerto   con   i   ministri  per  il  tesoro  e  per
          l'agricoltura  e  le  foreste,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali   di   categoria   a   carattere  nazionale  piu'
          rappresentative, in misura  pari  alla  retribuzione  media
          stabilita,   per   i   salariati   fissi  dell'agricoltura,
          dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
          aprile 1968, n. 488".
             - Il testo dell'art. 32, comma 1, lettera a) della legge
          30 aprile 1969, n.  153  (per  il  titolo  vedere  in  nota
          all'art.  6),  e' il seguente: "Il Governo della Repubblica
          e' delegato ad emanare entro  il  31  dicembre  1970  norme
          intese  a  stabilire per i mezzadri e coloni la facolta' di
          reinserimento   a   domanda   nell'assicurazione   generale
          obbligatoria  per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei
          lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:
               a) determinazione della base di calcolo dei contributi
          e delle prestazioni con decreto del ministro del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  di  concerto con i ministri del
          tesoro   e   dell'agricoltura   e   foreste,   sentite   le
          organizzazioni  di  categoria  a  carattere  nazionale piu'
          rappresentative,  con  riferimento  a  classi  di   reddito
          convenzionali".
             -  Per  il testo dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968,
          n. 488, vedi in nota all'art. 8.