Art. 15. 
Ricorsi dei coltivatori  diretti,  dei  mezzadri  e  coloni  e  degli
              imprenditori agricoli a titolo principale 
  1. Contro i provvedimenti adottati in materia di  accertamento  dei
coltivatori  diretti,  dei  mezzadri  e  coloni,  degli  imprenditori
agricoli a  titolo  principale  e  in  materia  di  accertamento  dei
relativi contributi previdenziali, nonche' contro la non  iscrizione,
e' data facolta' agli interessati di proporre, entro  il  termine  di
trenta giorni, ricorso  in  unico  grado  alla  commissione  centrale
preposta allo SCAU. 
  2. La decisione e' pronunciata entro il termine di  novanta  giorni
dalla data di presentazione del ricorso; trascorso  inutilmente  tale
termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 
  3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base
alla normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  sono  decisi,
nel primo caso, in via definitiva dalla  commissione  provinciale  di
cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963,  n.  9,  e,  nel  secondo
caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita  la
commissione centrale preposta allo SCAU. 
 
           Nota all'art. 15:
             -  Il testo dell'art. 12, della legge 9 gennaio 1963, n.
          9  (Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di   pensione   e
          riordinamento  delle  norme  in  materia  di previdenza dei
          coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  e'  il
          seguente:
             Art.   12.  -  Per  la  decisione  dei  ricorsi  avverso
          l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o  la
          mancata  iscrizione  negli  elenchi nominativi dei soggetti
          dell'assicurazione   obbligatoria   per   l'invalidita'   e
          vecchiaia,  regolata  dalla presente legge e dalla legge 26
          ottobre 1957, n. 1047,  e  dell'assicurazione  obbligatoria
          contro  le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954,
          n. 1136, e' costituita presso gli  uffici  provinciali  del
          servizio   per   i   contributi   agricoli   unificati  una
          commissione della quale fanno parte:
               a) il direttore dell'ufficio provinciale  del  lavoro,
          che la presiede;
               b)  un  funzionario  delegato dal direttore della sede
          provinciale  dell'Istituto   nazionale   della   previdenza
          sociale;
               c)  un funzionario delegato dal presidente della cassa
          mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;
               d)   due   funzionari,    di    cui    uno    delegato
          dall'ispettorato   provinciale   dell'agricoltura   ed  uno
          dall'ufficio tecnico erariale;
               e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.
             Il direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i
          contributi agricoli unificati fa  parte  della  commissione
          con voto consultivo.
             Ai  fini  della  partecipazione  dei  rappresentanti  di
          categoria di cui al punto e), il  prefetto  sceglie  dodici
          nominativi   tra   quelli  designati  dalle  organizzazioni
          sindacali  delle  categorie  nell'ambito  della  provincia.
          Questi  partecipano alle riunioni della commissione a turni
          quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi  turni  e'  fatta
          dal  presidente  in  base  a  sorteggio, con esclusione nei
          turni successivi di coloro che nell'anno abbiano gia' fatto
          parte della commissione.
             I  rappresentanti  di  categoria  non  di  turno   hanno
          facolta' di assistere alle riunioni della commissione".