Art. 16. 
          Organi di amministrazione e controllo dello SCAU 
  1. La commissione centrale dello SCAU di cui all'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e' composta da: 
    a)  il  presidente,  scelto  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale tra persone esperte in economia sociale agraria; 
    b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale o
un suo delegato,  il  direttore  generale  per  l'impiego  o  un  suo
delegato,  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e   della
previdenza sociale; 
    c) due funzionari di qualifica non inferiore a  primo  dirigente,
in rappresentanza rispettivamente del  Ministero  del  tesoro  e  del
Ministero delle finanze; 
    d) tre rappresentanti dei datori di lavoro e  tre  rappresentanti
dei lavoratori dell'agricoltura, scelti dal  Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale  su  designazione   delle   organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative; 
    e) un rappresentante dell'INPS; 
    f) un rappresentante dell'INAIL. 
  2. La commissione e' costituita con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale ed e'  assistita  da  un  funzionario  del
Servizio, in qualita' di segretario,  con  qualifica  funzionale  non
inferiore alla ottava. 
  3. Il collegio dei revisori  dello  SCAU  di  cui  all'art.  5  del
decreto legislativo  luogotenenziale  8  febbraio  1945,  n.  75,  e'
composta da: 
    a) due funzionari con qualifica di dirigente generale, di cui uno
in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, con funzioni di presidente, e l'altro in rappresentanza  del
Ministero del tesoro,  entrambi  collocati  fuori  ruolo  secondo  le
disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza; 
    b) un esperto in materia di bilancio e revisione, designato dalle
organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro
presenti nella commissione di cui al comma 1. 
  4. Il collegio dei revisori e' costituito con decreto del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. 
 
          Note all'art. 16:
             - Il testo dell'art. 1 del D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75
          (Istituzione  di  una commissione centrale e di commissioni
          comunali per il  servizio  di  compilazione  degli  elenchi
          nominativi  dei  lavoratori agricoli e per l'accertamento e
          riscossione  dei  contributi  agricoli  unificati),  e'  il
          seguente:
             "Art. 1. - Al servizio per la compilazione degli elenchi
          nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la
          riscossione  ed  il  versamento  dei  contributi  unificati
          previsti dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138,
          e dalle successive  disposizioni  emanate  in  materia,  e'
          preposta  una  commissione  centrale  istituita  presso  il
          Ministero dell'industria, del  commercio  e  del  lavoro  e
          composta   del   presidente   scelto   dal   Ministro   per
          l'industria, il commercio e il lavoro tra  persone  esperte
          in  economia  sociale  agraria,  di  un  rappresentante per
          ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e  del
          lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle
          foreste,  e  dell'interno,  di  un  magistrato di grado non
          inferiore al 5 designato  dal  Ministro  per  la  grazia  e
          giustizia,  di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di
          tre rappresentanti dei lavoratori  dell'agricoltura  scelti
          dal  Ministro  per  l'industria,  il  commercio e il lavoro
          sentite  le  principali  organizzazioni  nazionali,  di  un
          rappresentante   per   ciascuno  degli  Istituti  nazionali
          gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate
          con i contributi anzidetti.
             La commissione e' costituita con  decreto  del  Ministro
          per  l'industria, il commercio e il lavoro, ed e' assistita
          da un segretario e da un vice segretario nominati,  con  lo
          stesso  decreto,  tra  funzionari di gruppo A del Ministero
          dell'industria, del commercio e del lavoro.
             I componenti la commissione durano in carica due anni  e
          possono essere riconfermati.
             La  spesa  per  il  funzionamento della commissione e' a
          carico del bilancio del servizio suindicato".
             - Il testo dell'art. 5  del  citato  D.L.L.  8  febbraio
          1945,  n. 75, e' il seguente: "Il controllo sulle entrate e
          sulle spese del servizio di cui all'art. 1 e' esercitato da
          un collegio di revisori composto di  tre  membri  designati
          uno,   con   funzioni   di  presidente,  dal  Ministro  per
          l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per
          il tesoro e uno dal Ministro per l'industria, il  commercio
          e  il  lavoro  in rappresentanza dei datori di lavoro e dei
          lavoratori   dell'agricoltura   sentite    le    rispettive
          principali organizzazioni nazionali".