Art. 16. Organi di amministrazione e controllo dello SCAU 1. La commissione centrale dello SCAU di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e' composta da: a) il presidente, scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra persone esperte in economia sociale agraria; b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale o un suo delegato, il direttore generale per l'impiego o un suo delegato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) due funzionari di qualifica non inferiore a primo dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze; d) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative; e) un rappresentante dell'INPS; f) un rappresentante dell'INAIL. 2. La commissione e' costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed e' assistita da un funzionario del Servizio, in qualita' di segretario, con qualifica funzionale non inferiore alla ottava. 3. Il collegio dei revisori dello SCAU di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e' composta da: a) due funzionari con qualifica di dirigente generale, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e l'altro in rappresentanza del Ministero del tesoro, entrambi collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza; b) un esperto in materia di bilancio e revisione, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella commissione di cui al comma 1. 4. Il collegio dei revisori e' costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 1 del D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75 (Istituzione di una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati), e' il seguente: "Art. 1. - Al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni emanate in materia, e' preposta una commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5 designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti. La commissione e' costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed e' assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro. I componenti la commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati. La spesa per il funzionamento della commissione e' a carico del bilancio del servizio suindicato". - Il testo dell'art. 5 del citato D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75, e' il seguente: "Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all'art. 1 e' esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive principali organizzazioni nazionali".