Art. 17. 
                      Agevolazioni contributive 
  1. In attesa di una organica revisione del sistema di finanziamento
della previdenza sociale in agricoltura e della revisione del sistema
delle  agevolazioni  contributive  oggi  previste  per   le   imprese
agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e'
sostituito dai seguenti: 
   "5. A decorrere dal 1  ottobre  1993,  i  premi  ed  i  contributi
relativi alle gestioni previdenziali  ed  assistenziali  sono  dovuti
nella misura del 30 per cento dai datori di lavoro  agricolo  per  il
proprio personale dipendente, occupato  a  tempo  indeterminato  e  a
tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti
premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori  dai  datori
di  lavoro  agricolo  operanti  nelle  zone  agricole   svantaggiate,
delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge  27  dicembre  1977,  n.
984, nella misura del 60 per cento. 
  5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori  di
lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione  delle  norme
sul collocamento. 
  5-ter. Le agevolazioni di cui al  comma  1  si  applicano  soltanto
sulla quota a carico del datore di lavoro.".