Art. 17. Agevolazioni contributive 1. In attesa di una organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e della revisione del sistema delle agevolazioni contributive oggi previste per le imprese agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' sostituito dai seguenti: "5. A decorrere dal 1 ottobre 1993, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 30 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 60 per cento. 5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. 5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.".